BES · Bisogni Educativi Speciali
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di attenzione speciale per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi diviene sempre più evidente.
Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali o area BES (in altri Paesi europei: Special Educational Needs). Vi ricadono tre grandi sottocategorie:
- la disabilità
- i disturbi evolutivi specifici
- lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
Nel 2012, la necessità di dare sempre più centralità agli studenti ha portato il MIUR a redigere una specifica Direttiva Ministeriale intitolata Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
La direttiva fornisce indicazione in merito ai seguenti aspetti:
- i principi alla base dell’inclusione in Italia
- il concetto di ‘Bisogni Educativi Speciali’ approfondendo il tema degli alunni
– con disturbi specifici
– con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
– con funzionamento cognitivo limite - le strategie d’intervento per gli alunni con BES
- la formazione del personale
- l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica con particolare riferimento ai Centri Territoriali di supporto e all’équipe di docenti specializzati, curricolari e di sostegno
Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8
Il MIUR, con la Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 del Dipartimento dell’Istruzione, firmata dal Capo Dipartimento Lucrezia Stellacci, ha fornito indicazioni operative per realizzare quanto previsto dalla Direttiva del 2012.
La personalizzazione dell'apprendimento
La Circolare Ministeriale chiarisce e sottolinea che con la Direttiva Ministeriale si è aperto un nuovo fronte relativamente alla piena inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, poiché, richiamando la legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, si estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
Si ricordi che la legge 53/2003, art. 2 (Sistema educativo di istruzione e formazione), c. 1 prevede che, fra i principi e criteri direttivi del sistema educativo medesimo, i Piani Didattici Personalizzati (PDP), nel rispetto dell’autonomia scolastica, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale.
Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, altresì, evidenzia all'art. 3 che, per conseguire gli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative; all’art. 7 richiama le istituzioni scolastiche a realizzare la personalizzazione del piano di studio organizzando, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, attività facoltative e opzionali; all’art. 11, in relazione alla valutazione, conferma che la stessa valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati.
Anche i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 per gli Istituti professionali, gli Istituti tecnici e i Licei richiamano la citata personalizzazione dei percorsi.
La Circolare Ministeriale focalizza l’attenzione sull’area del Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) e del disturbo specifico evolutivo e sull’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
Chi individua gli studenti con BES?
La Circolare Ministeriale 8/2013 enuncia come doverosa l’indicazione da parte dei Consigli di classe e dei team dei docenti dei casi in cui si ritenga opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di eventuali misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva.
Naturalmente, si confermano le procedure di certificazione già in essere per gli studenti con disabilità e con DSA.
I docenti sono chiamati a formalizzare i percorsi personalizzati attraverso delibere dei Consigli di classe o dei team dei docenti, redigendo il PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da docente specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Chi firma il PDP?
Come indicato sopra, il MIUR indica che il PDP debba essere firmato congiuntamente dalla Scuola (nella persona del Dirigente Scolastico o di un docente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Riguardo al coinvolgimento delle famiglie, è utile sottolineare, in questa sede, che esse sono coinvolte nella firma sia per una piena consapevolezza della personalizzazione del percorso scolastico dei propri figli, sia per una condivisione di strumenti e modalità da utilizzare a scuola per il successo formativo.
Non giova agli studenti un’eccessiva interferenza nei contenuti del PDP da parte delle famiglie, né la loro esclusione dalla conoscenza del Piano: come di consueto, la linea di demarcazione fra Scuola e famiglia è frutto di un equilibrio dettato dal rispetto dalle reciproche competenze nell’ottica della valorizzazione dei ruoli di ciascuno.
Modelli di PDP
Il MIUR si impegna a rendere fruibili in rete modelli di PDP, nel solco di quanto numerose Direzioni Generali e Ambiti Territoriali hanno già fatto nel corso di questi anni a seguito delle direttive impartite dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).
In frequenti occasioni di incontro con i docenti, infatti, emerge fortemente l’esigenza di avere a disposizione modulistica e di poter trovare documentazioni strutturate di PDP elaborati da altri colleghi, fermo restando il diritto alla riservatezza, per ottimizzare le esperienze e le ‘storie’ degli alunni e le professionalità dei docenti, consolidate nel tempo.
Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici
La Circolare Ministeriale ribadisce con grande chiarezza che, le certificazioni cliniche o le diagnosi non fossero disponibili, le delibere di cui sopra debbono essere opportunamente motivate e verbalizzate al fine di evitare il contenzioso.
Inoltre, per quanto riguarda gli alunni con DSA evidenzia che, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, è possibile adottare le misure compensative e dispensative previste dalla legge 170/2010 e dal decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 (con allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento), proprio al fine di evitare processi di scolarizzazioni ancor più complessi e aggravati dal rilascio di diagnosi arrivate troppo tardi alla Scuola.
Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
La Circolare Ministeriale sottolinea come l’individuazione a cura dei docenti di BES afferenti all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale non debba essere fatta con avventatezza e facilità, bensì debba essere correlata ad elementi oggettivi (una segnalazione dei servizi sociali, per esempio) o da ben fondate considerazioni psicopedagogiche o didattiche, come indicato più sopra, da deliberare e formalizzare con apposita verbalizzazione.
Inoltre, in tali situazioni è bene considerare l'opportunità di adottare un PDP e percorsi personalizzati come soluzioni temporane e, in seguito all’adozione di strumenti volti a valutarne l’efficacia, di rivalutarne l’eventuale variazione o la possibilità di superarli.
Il richiamo ministeriale si pone in linea con l’idea evolutiva dello sviluppo delle persone, in una prospettiva di funzionamento e di progresso funzionale, già nota nell’area della disabilità e contenuta come principio chiave sin dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Considerata l’età evolutiva degli alunni, l’adozione di strategie didattiche e di strumenti dispensativi o compensativi deve sempre essere connotata, qualunque sia la gravità della situazione, da un pensiero dinamico e progettuale volto alla prognosi e non staticamente incentrato sulla diagnosi o l’individuazione delle difficoltà.
Ancora, la Circolare Ministeriale risponde con chiarezza ai quesiti immediatamente posti dalle Scuole non appena emanata la Direttiva, ossia che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera è applicabile esclusivamente in presenza di un disturbo clinicamente diagnosticato, giuste le Linee guida.