Comitato dei genitori
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 15, c. 2 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, «i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto».
Secondo la Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274, art. 3, il comitato dei genitori è un organo di coordinamento della rappresentanza nell'ambito dell'istituto, con possibilità di fornire indicazioni e proposte che non interferiscano però con le competenze degli organi collegiali.
Il comitato dei genitori ha diritto di riunirsi nella scuola e fuori dell'orario delle lezioni.
Il d. lgs. 297/1994, art. 15, c. 4 prevede che l’assemblea d’istituto sia convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori.
Il successivo c. 5 precisa che «il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno».
L'elenco dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe è disponibile QUI.
L'elenco dei rappresentanti della componente genitori eletti nel Consiglio d'Istituto è disponibile QUI.